L'approvazione da parte della Camera
29 Aprile 2021 - 12:51
L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Dl elezioni con voti 376 voti favorevoli ce 28 contrari (nessun astenuto). Il provvedimento differisce al periodo 15 settembre-15 ottobre le elezioni amministrative, regionali e politiche (suppletive) previste nel corso di quest'anno e rinviate a causa dell'emergenza Covid.
L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il Dl elezioni con voti 376 voti favorevoli ce 28 contrari (nessun astenuto). Il provvedimento differisce al periodo 15 settembre-15 ottobre le elezioni amministrative, regionali e politiche (suppletive) previste nel corso di quest'anno e rinviate a causa dell'emergenza Covid. Il decreto legge introduce, tra le altre, modifiche normative che semplificano la raccolta delle firme necessarie per la presentazione delle liste, come la possibilita' di ricorrere alla Pec in alcuni passaggi burocratici.
LA SCHEDA
Tra settembre e ottobre saranno 1.293 i Comuni chiamati al voto, con circa 20 milioni di italiani che si potranno recare alle urne per rinnovare i sindaci anche di grandi città come Roma, Milano, Napoli, Torino e Bologna. Queste elezioni avrebbero dovuto tenersi in primavera, ma, complice la pandemia, è stato deciso di posticiparle di alcuni mesi. Il rinvio è contenuto nel decreto Elezioni approvato oggi in via definitiva - in seconda lettura - dall'aula della Camera. Il decreto è stato esaminato al Senato a marzo dove sono state aggiunte alcune modifiche, mentre a Montecitorio i deputati non hanno approvato emendamenti. Tra le novità introdotte in Parlamento ci sono misure sulla designazione dei rappresentanti di lista (che potrà avvenire tramite email pec), lo stop delle sanzioni per la mancata relazione di fine mandato e l'apertura dei casellari giudiziari nel fine settimana precedente alla chiusura delle liste e delle candidature. Vediamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento: RINVIO COMUNALI Il decreto, come detto, rinvia diverse elezioni amministrative in programma per quest'anno. Le consultazioni si terranno tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 anziché in primavera. Si tratta delle elezioni comunali e circoscrizionali indette sia per la scadenza naturale degli organi, sia a seguito di scioglimento per mafia; le elezioni suppletive per i seggi della Camera e del Senato dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2021; e le elezioni degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, sia quelle già indette, sia quelle che si rendessero necessarie a seguito del verificarsi, entro il 31 luglio 2021, di ulteriori condizioni che determinino l'esigenza del rinnovo degli organi elettivi. Con una modifica decisa in commissione Affari costituzionali al Senato, si amplia la platea degli organi delle Città metropolitane, dei presidenti e dei consiglieri provinciali soggetti al rinvio delle elezioni locali. La modifica ha l'effetto di estendere le disposizioni vigenti sui termini di svolgimento delle elezioni degli organi delle città metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza nel primo semestre del 2021 anche a quelli la cui scadenza è compresa nel periodo luglio-settembre 2021.
DESIGNAZIONE RAPPRESENTANTI LISTA TRAMITE PEC Per assicurare "il necessario distanziamento sociale", nell'ambito delle operazioni di voto durante le elezioni comunali, "l'atto di designazione dei rappresentanti della lista può essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata", anziché in presenza in formato cartaceo, "entro il mercoledì antecedente la votazione". TAGLIO FIRME L'articolo 2 del decreto, già nella sua forma originaria, riduce a un terzo il numero minimo di firme richieste per la presentazione delle liste e delle candidature nell'ambito delle comunali e circoscrizionali che si terranno nel 2021. Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti. Durante l'esame in commissione sono stati accolti due emendamenti sul quorum nelle elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con meno di 15mila abitanti nel caso in cui sia stata ammessa e votata una sola lista. Il primo intervento dispone che "per le prossime competizioni elettorali" (si tratta evidentemente delle elezioni amministrative comunali), dove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, a due condizioni: che la stessa lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti; e che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano rispettate le due condizioni l'elezione è nulla. La seconda modifica stabilisce che "per le prossime competizioni elettorali", in deroga a quanto previsto ora per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, non si tiene conto degli elettori iscritti allAire che non esercitano il diritto di voto. La disposizione punta dunque a scomputare gli elettori iscritti all'Aire ai fini della determinazione del quorum strutturale cui è subordinata la validità delle elezioni nei comuni con meno di 15mila elettori con ammessa e votata una sola lista.
VOTO IN DUE GIORNI Per evitare l'aumento dei contagi da Covid-19 è stato deciso che le operazioni di voto per le prossime amministrative si svolgano - oltre che nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23 - anche nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15. Un'altra modifica della commissione riguarda la fase dello spoglio delle schede elettorali e lordine dello scrutinio. Nel caso di coincidenza di elezioni suppletive per la Camera e per il Senato con elezioni regionali o comunali, appena completate le operazioni di votazione e quelle di riscontro del numero dei votanti per ogni consultazione, si dovrà procedere, nellordine, allo scrutinio delle elezioni politiche suppletive e successivamente, senza interruzione, a quello relativo alle elezioni regionali o alle amministrative. Il decreto prevede, inoltre, che le operazioni di scrutinio per ciascuna consultazione debbano essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio. Nel caso di coincidenza delle elezioni regionali con le elezioni amministrative, lo scrutinio delle elezioni amministrative è rinviato alle ore 9 del martedì, dando la precedenza alle elezioni comunali e poi a quelle circoscrizionali. NO SANZIONI FINE MANDATO In commissione è stato introdatta una modifica con l'approvazione di tre emendamenti identici, riformulati dal relatore a Palazzo Madama Nazario Pagano: solo per quest'anno non saranno irrogate le sanzioni per mancato adempimento all'obbligo di redazione e di pubblicazione della relazione di fine mandato del sindaco.
ELEZIONI ORGANI UNIVERSITÀ E AFAM Con altri due emendamenti del Senato è stata approvata una modifica per assicurare la continuità della gestione delle università e delle istituzioni dell'rta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) in relazione alle esigenze di rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici. Nello specifico, viene attribuitaagli atenei e alle Afam la facoltà, nell'esercizio della loro autonomia, di individuare, in deroga alle disposizioni vigenti, modalità (anche telematiche) di svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo dei propri organi collegiali e monocratici. Si tratta sia delle procedure elettorali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sia di quelle da svolgersi nel corso dello stato di emergenza da pandemia. APERTURA CASELLARIO GIUDIZIARIO Infine, è stato approvato un emendamento sull'apertura degli Uffici del casellario giudiziario al fine di consentire la pubblicazione dei certificati dei candidati. Il ministero della Giustizia dovrà garantire l'apertura degli uffici nel fine settimana che precede la chiusura delle liste e delle candidature, in occasione delle competizioni elettorali.
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