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Indennità di accompagnamento: cos’è, a chi spetta e come ottenerla

A differenza di altre misure di welfare, l’indennità non è legata all’età del beneficiario. Si tratta di un diritto individuale, riconosciuto a chi versa in condizioni sanitarie particolarmente compromesse.

Il Corriere Redazione

15 Maggio 2025 - 14:19

Indennità di accompagnamento: cos’è, a chi spetta e come ottenerla

Comprendere chi può ottenerla, come si richiede e a quanto ammonta è utile non solo a chi ne ha bisogno direttamente, ma anche ai familiari e ai caregiver che spesso si trovano a gestire percorsi complessi tra burocrazia e assistenza.

L’indennità di accompagnamento è una misura economica importante per le persone affette da gravi disabilità fisiche o psichiche. Istituita con la legge n. 18 del 1980, questa prestazione ha un obiettivo preciso: fornire un sostegno concreto a chi non è in grado di camminare autonomamente o necessita di assistenza continua per compiere le normali attività quotidiane.

A differenza di altre misure di welfare, l’indennità non è legata all’età del beneficiario. Si tratta di un diritto individuale, riconosciuto a chi versa in condizioni sanitarie particolarmente compromesse.

Comprendere chi può ottenerla, come si richiede e a quanto ammonta è utile non solo a chi ne ha bisogno direttamente, ma anche ai familiari e ai caregiver che spesso si trovano a gestire percorsi complessi tra burocrazia e assistenza.

Requisiti per il riconoscimento

Per ottenere l’indennità di accompagnamento è necessario che venga riconosciuta un’invalidità civile totale e permanente al 100%. Ma non basta. La persona deve anche trovarsi in una delle due condizioni previste dalla normativa:

  • impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • incapacità di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, con conseguente bisogno di assistenza continua.

Questi requisiti devono risultare da una documentazione medica chiara e specifica, presentata in sede di visita presso la commissione ASL.

La relazione del medico curante, allegata alla domanda, è spesso determinante: deve descrivere lo stato clinico e riportare espressamente la necessità di assistenza o di accompagnamento permanente.

Chi può richiederla

L’indennità è destinata a coloro che sono residenti in Italia e non essere ricoverati a tempo pieno in strutture con retta a carico dello Stato. In caso di ricovero per cure temporanee, il diritto resta invece confermato.

Una sentenza della Corte Costituzionale (n. 40/2013) ha inoltre stabilito che non può essere negata l’indennità agli stranieri regolarmente soggiornanti nel Paese solo perché privi di determinati documenti: un principio di civiltà giuridica che ha rafforzato l’accesso alla prestazione.

Per accedere all’indennità di accompagnamento è però necessario essere invalidi civili al 100%. Ci sono casi in cui per problematiche burocratiche o altro, non si riesca a ottenere l’invalidità civile. In questi casi è molto importante avere il supporto di un avvocato e fare ricorso, per ottenere prima l’invalidità civile e dopo se si ha necessità anche l’accompagnamento, vai qui per avere più informazioni sui ricorsi per invalidità civile.

La procedura di domanda

Il primo passo per richiedere l’indennità è la presentazione del certificato medico introduttivo all’ASL. Da lì parte il percorso di accertamento sanitario: una visita presso la commissione medica integrata INPS/ASL che valuterà lo stato della persona. Se la commissione conferma la presenza dei requisiti sanitari, l’INPS trasmette al cittadino il verbale con l’esito.

A quel punto, il beneficiario dovrà completare la procedura inserendo online i propri dati anagrafici, bancari e le eventuali informazioni sul ricovero. È consigliabile rivolgersi a un patronato, che può assistere gratuitamente durante tutte le fasi.

L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della domanda, salvo che la commissione medica indichi diversamente.

Obbligo di dichiarazione annuale

Ogni anno, i titolari dell’indennità devono presentare una dichiarazione telematica che confermi la permanenza delle condizioni previste. In particolare, è necessario dichiarare l’eventuale stato di ricovero gratuito in istituto. Il modulo da compilare è il cosiddetto ICRIC, disponibile sul sito dell’INPS.

La mancata presentazione della dichiarazione può comportare la sospensione del pagamento. Anche in questo caso, è possibile farsi assistere da un CAF o da un patronato per evitare errori o dimenticanze.

Se la domanda viene respinta

Nel caso in cui la commissione non riconosca il diritto all’indennità, è possibile presentare ricorso. La normativa attuale prevede, come primo passaggio obbligatorio, l’accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di residenza.

Il giudice nominerà un consulente medico che, insieme a un rappresentante dell’INPS, esaminerà nuovamente la documentazione clinica.

Se le parti non contestano il giudizio del consulente, il Tribunale omologa l’accertamento e l’indennità può essere concessa. In caso contrario, si apre la strada a un vero e proprio processo, con tutte le garanzie del contraddittorio. Per affrontare questa fase è indispensabile l’assistenza di un legale esperto nel campo dei risarcimenti e nei rimborsi.

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